Regola dell’arte in edilizia
La qualità riconosciuta nel costruire
Nei capitolati d’appalto relativi all’esecuzione di opere vengono riportate le frasi “la regola dell’arte” o “a regola d’arte”. Queste espressioni si ritrovano anche in alcune leggi o regolamenti, spesso molto conosciuti (L. 186/68, L. 46/90, L. 10/91 e altre). Aver stabilito in leggi (codici legislativi), regolamenti o capitolati che una data lavorazione deve essere fatta “a regola d’arte” è per l’appaltatore una precisa indicazione da seguire. Con il contratto d’appalto l’imprenditore si impegna in un’opera la cui realizzazione comprende sia gli aspetti tecnici che quelli organizzativi e deve pertanto ritenersi vincolato all’assunzione dell’intera gestione del lavoro.
Ne consegue che l’imprenditore deve essere in possesso di tutte le conoscenze specifiche e delle capacità organizzative che lo porteranno ad operare in piena autonomia decisionale, con l’obiettivo di soddisfare le indicazioni del capitolato, senza tralasciare l’aggiornamento costante e l’acquisizione dell’insieme dei progressi tecnologici e scientifici definito col termine “stato dell’arte”.
È fondamentale per l’appaltatore la conoscenza di un punto della norma UNI_CEI_EN 45020/98:
«Lo stato dell’arte è quello stadio dello sviluppo raggiunto in un determinato momento delle capacità tecniche relative a prodotti, processi o servizi basati su scoperte scientifiche, tecnologiche e sperimentali attinenti».
Le norme UNI e la regola dell’arte
Le norme UNI, in particolare, devono definirsi come un particolare tipo di norme tecniche nazionali prodotte dall’Ente nazionale di unificazione (acronimo UNI) che svolge un importante ruolo normativo nel contesto di tutti i settori industriali, commerciali e del terziario.
L’UNI rappresenta l’Italia in contesti di attività normativa di organismi internazionali di normazione quali ISO (Organizzazione internazionale per la normazione) e CEN (Comitato europeo di normalizzazione o standardizzazione) contribuendo alla formulazione e produzione del processo di standardizzazione tecnica i cui fondamenti giuridici sono rappresentati dalle Direttive n° 98/34/CEE e n° 93/465/CEE.
La Direttiva Europea n° 98/34/CE, per “norma” si intende la “specifica tecnica approvata da un organismo riconosciuto a svolgere attività normativa per applicazione ripetuta o continua.
L’allegato IX del D.Lgs 81/08 “Al fine del presente Capo, si considerano norme di buona tecnica e le specifiche tecniche emanate dai seguenti organismi nazionali e internazionali:
- UNI (Ente nazionale di unificazione)
- CEI (Comitato elettrotecnico italiano)
- CEN (Comitato europeo di normalizzazione)”
L’uso delle norme CEI ed UNI sono riferimenti ufficiali per ottemperare alla “regola dell’arte” o “alle norme di buona tecnica” e quindi sono la “via maestra” per ottenere l’obiettivo delle leggi.
La vincolatività tra la NORMA e la REGOLA DELL’ARTE in sede giuridica:
La locuzione “regola dell’arte” è utilizzata in ambito giuridico nei procedimenti istruiti per appurare eventuali responsabilità per danni o se vi sia stato il corretto adempimento degli obblighi assunti dall’impresa o dal professionista.
In queste cause viene spesso interpellato dal tribunale il Consulente Tecnico d’Ufficio (CTU). È a questa figura che viene posto il ricorrente interrogativo: «Sono state rispettate le regole dell’arte dal soggetto agente?». Il termine però ha anche un’applicazione extragiuridica, poiché non solo un giudice ma anche un semplice cittadino ha la facoltà di pretendere che il lavoro commissionato sia fatto secondo la regola dell’arte.
L’abbandono di vecchi protocolli in favore dell’adozione di metodologie più moderne e materiali innovativi non deve essere inquadrato solamente nella legge del mercato, che vuole le imprese competitive, e della concorrenza, che le differenzia in base all’immagine e al know-how avanzato: lo stato dell’arte diventa anche un ulteriore mezzo di tutela. Infatti, se l’imprenditore o il professionista dimostrerà di aver messo in campo tutte le tecnologie e conoscenze più avanzate, al danneggiato che lo chiama in causa non basterà più esporre un semplice nesso tra danno e attività del tecnico ma dovrà dimostrare in maniera più sostanziale la colpa del danneggiante.
Il concetto di “diligenza del buon padre di famiglia”, da mettere in atto nell’esecuzione di qualunque attività, deriva dal diritto romano e lo ritroviamo come disposizione nell’articolo 1176 del Codice civile. Si potrebbe definirla una regola di “buon senso”, l’adesione a una logica in cui chi agisce è tenuto a prendere tutte le misure necessarie per operare nel migliore dei modi e prevenire qualsiasi motivo di danno nei confronti degli altri. È il principio di origine romanica, che ritroviamo nell’articolo 2043 del Codice civile, del neminem laedere, letteralmente “non offendere nessuno”. Qualora la condotta tenuta fosse stata contraria a quanto prescritto, rivelando una negligenza che ha provocato il danno, la legge impone che questo venga risarcito, perché vi è un nesso causale tra il nostro comportamento e il dolo provocato.
Il mancato rispetto delle regole dell’arte determina sempre una responsabilità per danni. Lo dice la giurisprudenza che si è espressa nelle sue varie sedi. Si può richiamare a titolo esemplificativo la sentenza della Corte di Cassazione n° 12995 del 31 maggio 2006, in cui l’appaltatore viene ritenuto colpevole per i vizi d’opera pur se le procedure sono state stabilite dal committente, poiché si assume che colui che esegue il lavoro abbia l’autonomia e la perizia necessaria per rimediare o segnalare errori e carenze del progetto originario e ad operare con la diligenza del buon padre di famiglia (come delineata all’articolo 1176 del Codice civile) e secondo la regola dell’arte.
E’ possibile cliccare qui sotto, sul tipo di figura professionale interessata, per visualizzare alcune sentenze in materia di responsabilità e regola dell’arte:
Responsabilità dell’appaltatore (costruttore, installatore)
[…] Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte l’appaltatore risponde dei difetti dell’opera ed è tenuto ad avvisare il committente che i materiali previsti nel capitolato sebbene né difettosi né inadatti, richiedano tuttavia per la loro corretta utilizzazione l’osservanza di una particolare procedura […].
Cass. Civ. sez II sentenza 23 giugno 2014 n° 14220
[…] Essendo invero questi (l’appaltatore) tenuto verso il committente, per aver assunto un’obbligazione di risultato e non di mezzi, di realizzare l’opera a regola d’arte e rispondendo anche per le condizioni imputabili allo stesso committente o a terzi se, conoscendole o potendole conoscere per l’ordinaria diligenza, non le abbia segnalate dall’altra parte… E senza un espresso esonero di responsabilità.
È pertanto inconferente la tesi su cui essenzialmente si fonda il ricorso: avere la società appaltatrice operato secondo le previsioni del progettista e in conformità con le indicazioni del direttore lavori […].
Cass. Civ. sez. II Sentenza del 30 maggio 2014 n° 12225
[…] In via preliminare appare opportuno osservare che l’appaltatore ha il preciso obbligo, normativamente sanzionato, di eseguire le opere a regola d’arte assicurando al committente un’opera esente da vizi e garantendo lo stesso un risultato tecnico conforme alle sue esigenze.
Inoltre l’appaltatore stante l’obbligo di eseguire a regola d’arte commessagli, deve osservare i criteri generali della tecnica relativi al lavoro affidatogli.
L’appaltatore è tenuto, a titolo di responsabilità contrattuale, all’intera garanzia per le imperfezioni o i vizidell’opera senza poter invocare il concorso di colpa del progettista o del committente […].
Cass. Civ. Sez. II Sentenza 21 maggio 2012 n° 8016
Responsabilità del Direttore Lavori
[…] Rientrano pertanto nelle obbligazioni del direttore lavori l’accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell’opera al progetto, sia delle modalità dell’esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica.
La responsabilità del direttore lavori sarebbe consistita anche nel non aver sorvegliato l’esecuzione a regola d’arte del lavoro di […].
Cass. Civ. Sez. III Sentenza 20 marzo n° 4398
[…] Rientrano pertanto nelle obbligazioni del direttore lavori l’accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell’opera al progetto, sia delle modalità dell’esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonché l’adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell’opera senza difetti costruttivi, pertanto non si sottrae a responsabilità il professionista che ometta di vigilare e di impartire le opportune disposizioni a riguardo e se sono state osservate le regole dell’arte e la corrispondenza dei materiali impiegati […].
Cass. Civ. Sez. III Sentenza 11 dicembre 2012 n° 22643